Cobas settore Vigilanza – C’è speranza!

La Corte Costituzionale cambia la legge Fornero per quanto riguarda i licenziamenti economici, tecnicamente chiamati “per giustificato motivo oggettivo”.

Nel precedente articolo avevamo puntato il dito contro la discriminazione tra lavoratori, ora pare che finalmente il principio di uguaglianza ritrovi il suo valore e la sua doverosa applicazione.

Mentre prima di fronte ad un licenziamento illegittimo, il giudice «poteva» disporre il reintegro del dipendente, ora «dovrà» disporlo.

La Consulta, quindi, stabilisce che la tutela reintegratoria non deve essere più facoltativa ma obbligatoria.

La sentenza di cui parliamo è la n. 59 depositata il 1° aprile 2021, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18, settimo comma, dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui prevede che il giudice una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “possa” e non “debba” applicare la tutela reintegratoria.

Il principio sancito dalla Corte è proprio quello dell’uguaglianza perchè il carattere facoltativo della reintegrazione rivelerebbe una disarmonia interna nel sistema delle tutele e violerebbe il principio di uguaglianza.

Inoltre, nella formulazione della norma la discrezionalità del Giudice manca dei “criteri applicativi” idonei a delimitare appunto tale discrezionalità giudiziale.

Spieghiamoci meglio: i giudici affermano che la modifica fatta dalla legge Fornero all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è discriminatoria nei confronti di quei lavoratori che vengono licenziati per motivi economici, produttivi od organizzativi.

Prima della sentenza la norma prescriveva l’obbligo di reintegro solo per i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, mentre per quelli economici il reintegro del lavoratore in azienda era una facoltà del giudice.

La norma è stata ritenuta discriminatoria dalla Consulta, in quanto ritiene che in questo modo venga violato l’articolo 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini e quindi tra tutti i lavoratori.

Secondo la Corte, la norma comporta un trattamento diverso non giustificato, che porta ad ulteriori disparità dovendo (il giudice) scegliere tra l’esclusivo risarcimento economico ed il reintegro in azienda.

Il giudice è così chiamato a prendere una decisione senza concreti punti di riferimento, diversamente dal licenziamento per giusta causa che invece impone il reintegro del lavoratore alla precedente attività.

Come Sindacato ci riteniamo soddisfatti della sentenza.

Cobas Lavoro Privato – Settore Vigilanza