Coop Centro Italia condannata per comportamento antisindacale

Il Giudice del Tribunale di Terni Manuela Olivieri ha condannato la COOP CENTRO ITALIA per comportamento antisindacale e ha ordinato alla stessa COOP di autorizzare l’assemblea della RSU COBAS e di consegnare al sindacato di base le chiavi della bacheca aziendale.

Questa importante sentenza (che si può trovare nel sito dei COBAS di Terni) sancisce un fondamentale diritto democratico all’interno dei posti di lavoro e riconosce la rappresentanza sindacale direttamente ai lavoratori e non alle sigle sindacali concertative. 

I fatti: nel settembre 2013, alle elezioni delle RSU presso Coop centro Italia di Terni, la lista dei COBAS Lavoro Privato otteneva 45 voti, pari al 30% dei lavoratori ed eleggeva una RSU, Andrea Leonardi.

Nonostante un terzo dei lavoratori avessero votato COBAS la Coop  impediva lo svolgimento dell’assemblea dei lavoratori indetta dal sindacato di base e si rifiutava di consegnare alla RSU la chiave della bacheca sindacale, impedendo la democrazia interna ed il diritto all’affissione.

Il comportamento antisindacale, padronale, antidemocratico di Coop era evidente, visto che ha cercato di limitare i diritti dei lavoratori e di chi i lavoratori avevano eletto impedendo la libera espressione nel posto di lavoro tramite la concessione della bacheca ai sindacaticompatibili e graditi alla COOP, in particolare la CGIL. Di fatto dal 2013 ad oggi, per 4 anni, alla COOP CENTRO ITALIA non si è potuta tenere alcuna assemblea dei COBAS né si è potuto affiggere alcun volantino dei COBAS in bacheca sindacale, alla faccia dei principi base della democrazia ed anche dell’immagine, costruita con la pubblicità, che coop da di sé: “la Coop sei tu…

La CONFEDERAZIONE COBAS ha presentato ricorso, tramite gli avvocati Gabriella Caponi e Valentina Fratini, del foro di Terni,  contro questo comportamento antisindacale ed antidemocratico in violazione dei diritti e della volontà chiaramente espressa dai lavoratori.

E’ di oggi la sentenza 291/2017 del Giudice Manuela Olivieri del Tribunale di Terni, lineare, che, facendo riferimento anche alla sentenza n. 13978/2017 delle camere unite della Corte di Cassazione , afferma che la rappresentatività di un sindacato è data dal consenso che ha nel posto di lavoro da parte dei lavoratori e non dagli accordi capestro che i sindacati concertativi e compiacenti firmano con i padroni o con lo Stato. La rappresentanza è dei lavoratori non delle burocrazie sindacali:non può dubitarsi della rappresentatività di COBAS Del Lavoro Privato – Comitato Provinciale di Terni per i dati riferiti dallo stesso sindacato convenuto in opposizione con riguardo all’unità produttiva (…) dai quali emerge che nel punto vendita di Terni alle elezioni RSU tenutesi il 20, 21 e 23 settembre 2013 delle tre liste presentate (CGIL, UIL e COBAS), la lista COBAS ha ottenuto 45 voti pari ad una quota di 30,2% con l’elezione di un proprio rappresentante (…). Secondo uno degli indici contrattuali e dei criteri individuati dalla Corte costituzionale, si è quindi mostrata IN CONCRETO la rappresentatività del sindacato ricorrente nell’ambito dell’unità produttiva per poter indire, tramite suo affiliato componente della RSU, l’assemblea ex art. 20, Stat. Lav., nel rispetto degli altri limiti legali e convenzionali previsti”. 

CONFEDERAZIONE COBAS

COBAS LAVORO PRIVATO

TERNI

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