I lavoratori del commercio hanno diritto 32 ore annue permessi ex festività soppresse e fino a 72 ore di permessi retribuiti (ROL). Ma queste ore di permesso dipendono da molte variabili: il numero dei dipendenti dell’azienda, l’orario di lavoro (se è di 40 o 39 o 38 ore), e la data di assunzione (prima o dopo il 26 febbraio 2011). Tutta la normativa è prevista dall’art. 146 del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.
I lavoratori dipendenti del settore del commercio, terziario distribuzioni e servizi hanno diritto a permessi retribuiti da contratto: ROL ed ex festività che vanno da un minimo di 32 ore ad un massimo di 104 ore.
Il contratto del commercio è stato modificato in materia di permessi retribuiti, prevedendo un diverso calcolo se si è assunti prima o dopo il 26 febbraio 2011, nonché un diverso calcolo dei permessi retribuiti in base all’orario di lavoro a tempo pieno applicato dall’azienda, che secondo CCNL può essere di 40, 39 o 38 ore.
I permessi indicati dal contratto del commercio sono suddivisi in permessi retribuiti (ROL) ed ex festività.
Permessi retribuiti nelle aziende con meno di 15 dipendenti
-56 ore di permessi retribuiti (ROL – Riduzione orario di lavoro);
-32 ore di permessi da ex-festività (che sono le 4 festività soppresse).
Totale: 88 ore di permessi retribuiti annui.
Ma ci sono norme peggiorative per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011:
Per questi lavoratori nei primi due anni spettano solo le 32 ore di permessi per ex festività;
Nel terzo e quarto anno dall’assunzione spettano il 50% delle 56 ore di permessi retribuiti (ROL), quindi 28 ore all’anno, oltre alle 32 ore di permessi per ex festività. Un totale di 60 ore di permessi retribuiti;
Dal quinto anno di assunzione in poi spettano 88 ore di permessi retribuiti.
Permessi retribuiti aziende con più di 15 dipendenti
-I dipendenti delle Aziende sopra i 15 dipendenti hanno diritto a:
-72 ore di permessi retribuiti (ROL – Riduzione orario di lavoro);
-32 ore di permessi da ex-festività (che sono le 4 festività soppresse).
Totale 104 ore di permessi retribuiti annui.
Ma anche in questo caso ci sono norme peggiorative per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011:
Per questi lavoratori nei primi due anni spettano solo le 32 ore di permessi per ex festività;
Nel terzo e quarto anno dall’assunzione spettano il 50% delle 72 ore di permessi retribuiti (ROL), quindi 36 ore all’anno, oltre alle 32 ore di permessi per ex festività. Un totale di 68 ore di permessi retribuiti;
Dal quinto anno di assunzione in poi spettano 104 ore di permessi.
Maturazione dei permessi in busta paga
Per quanto riguarda la maturazione permessi retribuiti in busta paga, come abbiamo visto, il totale dei permessi retribuiti (ROL) e delle ex festività sono pari a 88 ore annue nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti. Ciò significa che in busta paga il lavoratore deve maturare 7,3 ore al mese di permessi retribuiti.
Il totale dei permessi retribuiti (ROL) e delle ex festività sono pari a 104 ore annue nel caso di aziende con più di 15 dipendenti. Ciò significa che in busta paga il lavoratore deve maturare 8,66 ore al mese di permessi retribuiti.
Per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011, la maturazione mensile delle ore di permessi retribuiti è la seguente:
-32 ore pari a 2,66 ore di permessi retribuiti al mese nei primi due anni;
-60 ore pari a 5 ore di permessi retribuiti al mese nel terzo e quarto anno per i lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti;
-68 ore pari a 5,66 ore di permessi retribuiti al mese nel terzo e quarto anno per i lavoratori impiegati in aziende con più di 15 dipendenti;
-88 ore pari a 7,3 ore di permessi retribuiti al mese dal quinto anno in poi per i lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti;
-104 ore pari a 8,66 ore di permessi retribuiti al mese dal quinto anno in poi per i lavoratori impiegati in aziende con più di 15 dipendenti.
Pagamento permessi non goduti
I permessi retribuiti per ROL ed ex festività non goduti devono essere pagati dal datore di lavoro entro 18 mesi dall’anno di maturazione, cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione.
Vediamo ora il testo integrale del CCNL del Commercio in materia di permessi
Festività soppresse
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del D.PR. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (1) per le aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:
-4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992;
-4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993;
-8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994.
Permessi retribuiti in caso di orario di lavoro di 39 o 38 ore settimanali
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell’art. 121”. Il riferimento è all’articolazione dell’orario settimanale che può essere di 40 ore settimanali.
La normativa del CCNL commercio prevede altresì, sempre all’art. 121, che l’orario settimanale del contratto a tempo pieno possa essere fissato nel contratto individuale tra le parti a 39 ore settimanali, prevedendo un assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti, quindi al lavoratore spettano 36 ore in meno di permessi retribuiti (ROL), fermo restante il diritto alle 32 ore di permessi per ex festività.
Allo stesso modo in caso di articolazione dell’orario di lavoro a tempo pieno di 38 ore settimanali, il CCNL prevede che tale orario di 38 ore settimanali (ridotto rispetto alle 40 ore settimanali) “si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 146 e 56 al terzo comma dell’art. 146”. Quindi in sostanza, spettano al lavoratore 16 ore di ex festività (e non 32 ore) e una decurtazione di 56 ore dai permessi retribuiti (ROL).
Calcolo retribuzione dei permessi non goduti: ecco quanto spetta in busta paga
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
Ed è proprio l’art. 193 del CCNL che parla delle voci del cedolino paga che vanno incluse nel calcolo dei permessi retribuiti residui da erogare in busta paga dopo 18 mesi, in caso di mancata fruizione. E più precisamente, la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
- a) paga base nazionale conglobata;
- b) indennità di contingenza (con conglobamento dell’EDR);
- c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
- d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
- e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
Il CCNL esclude – art. 195 – i rimborsi spese, il lavoro straordinario, i compensi una tantum e i compensi esclusi dall’imponibile previdenziale Inps. Al lavoratore quindi spetta la retribuzione fissa e continuativa indicata nella parte alta del cedolino e più precisamente la retribuzione oraria. La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
- a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
- b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
- c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
Una volta ottenuta la retribuzione oraria (paga oraria generalmente indicata in busta paga) bisogna moltiplicarla per le ore di permessi residui maturati e non goduti, che vanno pagate in busta nella busta paga di giugno dell’anno successivo.
Permessi retribuiti assunti dopo il 26 febbraio 2011
Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.
I permessi retribuiti di cui al primo comma sono le ex festività e quindi a tali lavoratori spettano le -32 ore retribuite per le festività abolite, ma viene stabilita una riduzione delle ore di permessi retribuiti (ROL).
Per gli assunti dal 26 febbraio 2011 la maturazione dei permessi retribuiti (ivi compreso le ex festività) cambia ed è pari a:
-32 ore di permessi per i primi due anni (32 ore di ex festività);
-60 ore di permessi per il terzo e quarto anno nelle aziende con meno di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 28 ore di permessi retribuiti) e 68 ore di permessi per il terzo e quarto anno nelle aziende con più di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 36 ore di permessi retribuiti);
le normali 88 ore di permessi dal quinto anno nelle aziende con meno di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 56 ore di permessi retribuiti) e 104 ore di permessi dal quinto anno nelle aziende con più di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 72 ore di permessi retribuiti).
In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al 1° marzo 2011.
Permessi retribuiti in caso di contratto a tempo determinato o inferiore all’anno
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell’assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post partum), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la malattia e l’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Insomma, la solita storia, la contrapposizione tra i giovani assunti e i vecchi assunti.
E le aziende gongolano.
Cobas Lavoro Privato – Settore Commercio
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