Cobas -L’obbligo al lavoro (comando)  nei giorni festivi non è legale, il lavoratore può scegliere di non lavorare nei giorni festivi

La legge, ormai da anni, ovvero dalla entrata in vigore della L. 260/1949: dispone che il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali (festività nazionali). Il datore di lavoro non può obbligare il dipendente a lavorare nei giorni di festa.

Questo è quanto noi Cobas sosteniamo da anni, inascoltati da Azienda e derisi dai sindacati confederali, firmatari del nostro Contratto Collettivo Nazionale.

Abbiamo dovuto intraprendere una lunga e solitaria battaglia legale per veder affermare dai giudici, nelle aule di tribunale, un nostro pieno diritto, concessoci dalla legge ma negatoci da sempre dalla nostra azienda.

Oggi tale battaglia ha dato i suoi frutti ed il tribunale di Firenze con sua sentenza 1009/2019 del 3 Dicembre 2020 ha stabilito il diritto anche nel nostro caso specifico.

Non può esserci obbligo al lavoro, nelle giornate di festività nazionali religiose e civili, senza un esplicito consenso del lavoratore e della lavoratrice, espresso di volta in volta, per ogni singola occasione festiva.

A nulla vale l’obbligo al servizio, contenuto nel nostro CCNL a fronte di particolari necessità di servizio aziendale o richieste della committenza (Comuni). Tanto meno lo può prevedere un accordo sindacale aziendale, non conta neppure la nostra appartenenza a categoria di servizio pubblico essenziale, né la presenza di un contratto di servizio che prevede lo svolgimento di alcune tipologie di servizio 7 giorni su 7 : in mancanza di un nostro esplicito consenso, il diritto è quello di astenerci dal lavoro, essendo del tutto arbitraria la volontà unilaterale da parte di Alia e nullo il dispositivo contenuto nell’Art 19 comma 5 del CCNL Servizi Ambientali.

Ovviamente non neghiamo il diritto di chi vuole lavorare nei giorni festivi per proprie necessità personali. Su base volontaria, il diritto al lavoro in questi giorni festivi, deve rimanere garantito, allo stesso modo di come lo deve essere anche la decisione per il no.

Fermo questo diritto, oggi chi vorrà, potrà passare le feste con i propri cari o assieme alle comunità civili o religiose di appartenenza. Se l’ azienda negherà, potrà far valere il proprio diritto, come sancito nella sopra citata sentenza. Noi Cobas manteniamo il nostro impegno, perchè questo diritto sia effettivo, rimaniamo a disposizione per aiutare i colleghi che vorranno avvalersene.

Trascriviamo qua sotto solo la parte conclusiva della sentenza

Cobas Alia – Firenze

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,1) previa dichiarazione di nullità  dell’ art. 19, comma 5, CCNL Servizi Ambientali e dell’accordo sindacale aziendale per la disciplina del lavoro del 22.6.2004, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, ad astenersi dal lavoro nei giorni di festività religiosa o civile previsti dalla legge, dichiarando per l’effetto l’illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta Alia Servizi Ambientali S.p.A. e consistita nell’aver imposto la prestazione lavorativa nei giorni 8 e 26 dicembre 2018;

2) condanna la convenuta Alia Servizi Ambientali S.p.A. a rifondere ai predetti ricorrenti le spese di lite, liquidate in ………

Firenze, 3 dicembre 2020

Il Giudice