Cobas – Vade retro satana! Guai ad aderire a un sindacato!

È passato più di un secolo dal riconoscimento legale dei sindacati in Italia, eppure ancora oggi, incredibilmente, il fondamentale ruolo di tutela, svolto capillarmente, dei lavoratori viene ancora ostacolato.

Non è lecito penalizzare chi aderisce ad un sindacato, eppure la realtà dei fatti dimostra, purtroppo, che chi aderisce a un sindacato può essere penalizzato in molte maniere, naturalmente subdole, anche se ciò costituisce sempre un illecito perché si tratta di una discriminazione vietata per legge.

Chissà perchè i datori ostacolano il sindacato. Sarà perchè non rispettano il contratto e non vogliono essere scoperti?

Quando un lavoratore che aderisce ad un sindacato viene penalizzato per questa sua libera scelta, quali sono i rimedi previsti dalla legge per impedire tali comportamenti?

Lo Statuto dei lavoratori dichiara nullo qualsiasi patto o atto diretto a:

  • subordinare l’occupazione di un lavoratore a condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
  • licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

La Cassazione afferma che «i diritti in materia di lavoro e sindacali, riconosciuti dall’ordinamento devono potersi svolgere in condizioni di parità e devono essere tutelati da violenze, mobbing e altri atti o condotte lesive».

Naturalmente il problema è sempre il mascheramento delle condotte discriminatorie. I datori non pongono in essere “chiaramente” la discriminazione o la “punizione” per l’iscrizione al sindacato.

Il nocciolo del problema è che:

  • ai datori piace troppo poter fare e disfare;
  • ai datori piace troppo poter disporre dei lavoratori come più gli piace.

Molto spesso lo fanno con la scusa delle esigenze di servizio.

E questo fà si che le tutele come la normativa europea (Direttiva n. 2000/78/CE del 27.11.2000) che riconosce da tempo l’esistenza di una discriminazione «quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga», possano essere attuate solo con l’azione civile all’autorità giudiziaria ordinaria (il tribunale del luogo di domicilio del lavoratore) per eliminare le discriminazioni dei lavoratori nell’assegnazione di mansioni e qualifiche, turni, postazioni, licenziamenti, attraverso un procedimento di cognizione sommaria nel quale è possibile anche ottenere il risarcimento dei danni (Art 28 D.Lgs. n. 150/2011).

Proprio perchè il sindacato ostacola la “protervia” dei datori che non bisogna farsi spaventare e iscriversi al sindacato!

Proprio perchè il sindacato mette in luce lo sfruttamento dei datori non bisogna cedere alle pressioni e stare con il Sindacato!

Cobas Lavoro Privato – Settore Vigilanza