Sicurezza, condannato il controllo di comodo di alcuni sindacati

Il Rappresentante per la Sicurezza è da considerare penalmente colpevole se è omissivo verso il suo ruolo di controllo. L’RLS svolge un ruolo fondamentale per la difesa dei diritti dei lavoratori per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I lavoratori eleggono liberamente il loro Rappresentante, diventando parte attiva nel controllo su eventuali abusi e mancanze.

L’RLS può richiedere all’azienda tutta la documentazione e le informazioni relative alla politica della sicurezza, deve essere quantomeno consultato sulle decisioni prese dalla azienda relativamente a tale politica, può fare proposte e fare ricorso agli organi di vigilanza.

Questo almeno in teoria, poi nella prassi quotidiana, l’operato dell’RLS è (quasi sempre) sotto controllo diretto di cgilcisluil, fino a svuotarlo della sua essenzialità, e succube dei desiderata dei datori di lavoro.

Nelle aziende sopra i 15 dipendenti, in diversi settori la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene espropriata ai lavoratori dai sindacati “firmatari” per essere assegnata ad un loro uomo di fiducia, tanto che l’RLS può essere eletto solo fra Rsa e Rsu dei firmatari di Contratto. Si viene a creare così un conflitto di interessi fra le trattative dei sindacati volte, nella maggior parte dei casi, ad ottenere qualche spiccio in più in busta paga e quelle del Rappresentante su salute e sicurezza. Facili e immediati consensi a costo della vita dei lavoratori.

Succede che l’RLS viene messo, dal proprio sindacato, in quel ruolo, senza che ne abbia alcun interesse o sia formato per farlo, dall’altra parte invece sono esclusi tutti i colleghi che studiano e si occupano di Sicurezza.

A questo si aggiunge lo svuotamento degli Organi di Vigilanza, l’RLS deve segnalare mancanze sulla sicurezza o manomissioni dei macchinari e fare intervenire Ispettorato e Spresal.

Quasi mai è così, in media in Italia, solo il 3% di aziende l’anno subisce effettivamente dei controlli, nonostante le segnalazioni, che però vengono comunque comunicate ai datori come avviso scritto di mettersi in regola. L’RLS è così esposto a ritorsioni senza alcun miglioramento reale delle condizioni di vita dei lavoratori.

Il Rappresentante per la Sicurezza, per poter essere figura attiva, in grado di cambiare le condizioni dei lavoratori e salvare la vita sua e dei colleghi deve avere al suo fianco la forza di chi lavora con lui, non solo tramite segnalazioni precise su mansioni inappropriate e abusi, ma anche esponendosi tutti in prima persona se datori e Organi di vigilanza non rispondono.

Quegli RLS, invece, che pensano di fare il gioco del padrone e delle loro sigle di riferimento, ignorando, e anzi denunciando ai superiori, le richieste dei colleghi su formazione specifica dei rischi, consegna dei dispositivi di protezioni e tutti gli abusi in proposito sono colpevoli. Oggi anche di fronte alla legge, la Cassazione penale, infatti, si è pronunciata, condannando sia il datore di lavoro sia il Rappresentante della Sicurezza, considerato omissivo dei suoi compiti di sorveglianza e tutela (sent. Cass. Pen. N. 38914/2023).

 Roma, 19 ottobre 2023

COBAS del lavoro privato