Cobas Commercio – Commessi o addetti alle pulizie?

La nostra organizzazione sindacale ha avuto modo di constatare come in troppe aziende del Commercio e della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) sia praticata la cattiva abitudine di esigere dai dipendenti, addetti alle vendite ed inquadrati al 4° livello del settore Commercio, mansioni di pulizia anche straordinaria e di sgrosso, spesso anche dei locali esterni. Ma è lecito?

Diciamo subito di NO. Nel rispetto infatti delle rispettive mansioni e competenze, tale richiesta è illegittima per varie ragioni che riteniamo opportuno evidenziare almeno sommariamente in questa sede.

Innanzitutto citiamo l’incipit dell’art 13 dello Statuto del Lavoratore che sostituisce l’art 2103 del Codice Civile: “”Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti   alle   ultime   effettivamente   svolte”. 

Il lavoratore IV livello è stato assunto da una società di distribuzione con mansione di addetto alle vendite e non di pulizia. E l’Azienda che pretende di esigere tale mansione non può esigerle dunque dai dipendenti assunti al 4° livello che sono conseguentemente legittimati a rifiutarsi di svolgere tali ordini di servizio.

Le attività di pulizia possono essere svolte solo da dipendenti inquadrati al 6° livello del commercio, purché la pulizia sia dei locali interni e sia meramente accessoria, e solo previa visita di idoneità specifica e assegnazione di apposita divisa che dovrà essere cambiata prima di riprendere il servizio di supporto alla vendita.

Le aziende che contravvengono a queste disposizioni violano la normativa che regolamenta l’inizio attività delle imprese di pulizia, art 7 DPR 558/99 come pure la rigida normativa HACCP, relativamente alla possibilità di contaminazione degli alimenti. Per tali ragioni le Aziende che, nel pretendere tali mansioni da personale 4° livello, e dunque non incaricano alle attività di sgrosso – sia interna che esterna – una ditta regolarmente registrata nell’apposito albo, possono incorrere in sanzioni e chiusura dell’esercizio commerciale.

A onor di verità, gli organi competenti al controllo di tali condotte spesso non vengono prontamente informati a causa dell’abitudine diffusa dei dipendenti che, timorosi di ritorsioni o contestazioni in caso di rifiuto a svolgere tali mansioni, difficilmente hanno la prontezza di opporsi a questo stato di cose. Ancor più spesso i lavoratori non sono adeguatamente consapevoli delle mansioni a loro spettanti.

Consci di ciò abbiamo ritenuto utile e necessario questo breve documento informativo, rivolto a tutti i lavoratori e le lavoratrici del Commercio.

Cobas del Lavoro Privato – Settore Commercio