Permessi L. 104: senza prove certe di abusi, non c’è licenziamento

Il Tribunale di Bologna si è espresso in favore del lavoratore licenziato: le prove di abuso portate dall’azienda erano imprecise e parziali

I permessi 104 sono stati istituiti per consentire ai lavoratori l’assistenza ad un proprio familiare durante periodi di grave malattia e consistono in tre giorni retribuiti al mese, coperti anche da contributi figurativi. L’assistenza è un termine volutamente molto ampio, consistendo in moltissime attività che vanno dalla compagnia in presenza, allo svolgimento di pratiche e acquisti. A questo bisogna aggiungere che il dipendente ha diritto, fuori da quello che sarebbe l’orario di lavoro, alla propria vita personale e il normale svolgimento delle proprie attività.

Fin da quando la legge è stata istituita ha portato forti critiche dai datori di lavoro che denunciano e sanzionano continuamente presunti abusi da parte dei richiedenti, spesso instillando il dubbio anche nei colleghi, così da dividerli fra loro.

Il Tribunale di Bologna, in una recente sentenza (n.731/2025), ha dato finalmente ragione al lavoratore licenziato in tronco. L’interessato svolge il ruolo di custode per una ditta privata e assiste la madre affetta da Alzheimer. Il datore lo ha fatto seguire durante cinque giorni di permesso 104, contestandogli gravi abusi perché lo stesso aveva portato a spasso il cane e si era recato in vari uffici con il conseguente licenziamento. Il lavoratore, impugnando la sanzione davanti al giudice, ha dimostrato l’infondatezza delle accuse, si era infatti recato presso il Caf per svolgere pratiche in favore della madre, la passeggiata invece con il cane non è sufficiente, secondo il Tribunale a dimostrare la mancata assistenza. Addirittura l’investigatore ha sostenuto di aver perso il lavoratore nel traffico, non poteva pertanto essere sicuro se avesse raggiunto o no l’abitazione della donna da assistere.

Pertanto comprare medicine, pagare bollette di luce e gas, fare acquisti al supermercato oppure svolgere le pratiche al Caf, sono tutte attività che rientrano nell’utilizzo legale dei permessi 104 e che non possono, quindi, giustificare un licenziamento.

Concludendo, la sentenza di Bologna ricorda che i permessi 104 non sono uno scudo per fare altro, ma nemmeno un terreno su cui il datore può agire con leggerezza.

La sentenza in oggetto non giustifica di certo l’abuso, ma impone ai datori un onere della prova rigoroso e totale. Altrimenti il licenziamento sarà annullabile e il dipendente potrà essere risarcito.

Invitiamo tutti i lavoratori che si trovano in una situazione simile a contattare la sede Cobas più vicina.

Per il Cobas del lavoro privato – Elisa Bianchini